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Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 e modifiche recenti - Pag 4
Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008 n. 214, dalla legge n. 96/10, dalla legge n. 120/10 e dalla legge n. 127/10
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Sezione 2-bis FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità. Sezione 4 AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA 1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003.
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