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Legge sulla Privacy - 4
LEGGE sulla PRIVACY - 4
TITOLO II L'AUTORIT?
CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153 (Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante ? organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, Garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parit?. Eleggono altres? un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per pi? di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivit? professionale o di consulenza, n? essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, n? ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivit? di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non pu? essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennit? di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennit? non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennit? di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante ? posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154 (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformit? al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformit? alla notificazione, anche in caso di loro cessazione; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunit? di interventi normativi richiesti dalla necessit? di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalit?, nonch? delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attivit? svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che ? trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altres?, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare: a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino; e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorit? designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorit? amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante pu? anche invitare rappresentanti di un'altra autorit? a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorit?, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; pu? richiedere, altres?, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorit?.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini pi? brevi previsti per legge, il parere del Garante ? reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione pu? procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non pu? essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine pu? essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorit? giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalit? informatica ? trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155 (Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilit? e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonch? quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altres? le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante ? preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente ? stabilito nel limite di cento unit?.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154; b) l'ordinamento delle carriere e le modalit? di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della pi? generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorit? amministrative indipendenti, al personale ? attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorit? per le garanzie nelle comunicazioni; e) la gestione amministrativa e la contabilit?, anche in deroga alle norme sulla contabilit? generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme gi? versate nella contabilit? speciale, nonch? l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalit? di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio pu? avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unit? e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma ? corrisposta un'indennit? pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennit? integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio pu? assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unit? ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante pu? avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non pi? di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ci? di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unit?, nei limiti del servizio cui ? destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria ? soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante pu? richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158 (Accertamenti)
1. Il Garante pu? disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al pi? tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando ? documentata l'indifferibilit? dell'accertamento.
Art. 159 (Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, pu? essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche pu? altres? estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti ? redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti ? consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo ? assente o non ? designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non ? disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non pu? essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e pu? essere eseguito anche con preavviso quando ci? pu? facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160 (Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento ? stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo ? fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ci? non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificit? della verifica, il componente designato pu? farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalit? tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalit? nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi ? richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validit?, l'efficacia e l'utilizzabilit? di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III SANZIONI
CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 ? punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o pi? interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma pu? essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162 (Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali ? punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, ? punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, ? punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o pi? giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 ? punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 pu? essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o pi? giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, ? il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II ILLECITI PENALI
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque, al fine di trarne per s? o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, ? punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque, al fine di trarne per s? o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, ? punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168 (Falsit? nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169 (Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 ? punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, ? impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessit? o per l'oggettiva difficolt? dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato ? ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), ? punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171 (Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 ? punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172 (Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, ? cos? modificata: a) il comma 2 dell'articolo 9 ? sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonch? di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorit? di cui al comma 1."; b) il comma 2 dell'articolo 10 ? soppresso; c) l'articolo 11 ? sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorit? di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione ? il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non ? possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorit? di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni."; d) l'articolo 12 ? abrogato.
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se la notificazione non pu? essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "pu? sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ci? non ? possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" ? sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto ? notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale ? diretta."; b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerit?" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignit?".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma ? aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non ? eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, ? effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile ? aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso ? omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalit? del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ? aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non pu? essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalit? previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ? inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonch? a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 ? sostituito dal seguente: "3. L'atto ? notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ci? non ? possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non pu? essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto."; b) dopo il comma 5 ? aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "? scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "? effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 ? sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale ? consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, primo comma, ? aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto."; b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175 (Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivit? amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo ? oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne ? verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ? sostituito dal seguente: "Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati ? esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneit? o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimit? del loro trattamento, l'autorit? precedente ne d? notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati pu? chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio pu? omettere di provvedere sulla richiesta se ci? pu? pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalit?, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, pu? chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176 (Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 ? inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, ? sostituito dal seguente: "1. ? istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonch? le vigenti modalit? di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, ? sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonch? la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorit? per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa ? sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune pu? utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilit? anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ? sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non ? consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ? consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma ? sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalit? di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 ? sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, ? tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libert? fondamentali dell'interessato, nonch? della relativa dignit?."; b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanit?" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, ? inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalit? atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanit? in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "? acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179 (Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalit? e della sua libert? morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, ? inserito il seguente: "Articolo 107-bis.Trattamento di dati personali per scopi storici - 1. I documenti per i quali ? autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ci? risulti necessario per scopi storici. Ai documenti ? allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, pu? essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignit?, della riservatezza o dell'identit? personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180 (Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
Ministero
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