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GAZZETTA UFFICIALE N. 81 del 07-04-1997
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547; lista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577; Visto il decreto, legislativo 19 settembre 1994:, n. 626; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996,n. 242.; Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta: Art. 1. Oggetto — Campo di applicazione l. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994 . 3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità, in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente. - 6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO - Il datore di lavoro e’ responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. - Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto; dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. - Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione e’ quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, :danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto, funzionamento ed uso dei presidi antincendio. - L’attivita’ di controllo periodica e la manutenzione deve essere e seguita da personale competente e qualificato.
ALLEGATO VII INFORMAZIONE - E FORMAZIONE ANTINCENDIO 7.1 — GENERALITA’ E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazone e formazione sui principi di base della prevenzione incendio e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
7.2 — INFORMAZIONE ANTINCENDIO Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore ricava una adeguata informazione su: a) rischi di incendio legati all’attività svolta; b) rIschi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; - divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio; - Importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;- - modalità di apertura delle porte delle uscite; d) ubicazione delle vie di uscita; e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: - azioni da attuare in caso di incendio; - azionamento dell’allarme; - procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro; - modalità di chiamata dei vigili del fuoco. f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze incendio L’impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l’allarme e la chiamata dei vigili del fuoco ne' per quanto attiene l’evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio. La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell’incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale. Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro. 5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con.esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere .ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo-manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
ALLEGATO VI CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 6.1 - GENERALITA’ Tutte le misure di protezione antincendio previste: - per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; - per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio; - devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza 6.2 — DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto si definisce: - SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni .materiali accertabili tramite esame visivo.- La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. - CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. - MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. - MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. 6.3 - VIE DI USCITA Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
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