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Albo Autotrasportatori
ALBO dei TRASPORTATORI Legge n. 298 - 6 giugno 1974 - Integrazioni Legge 162sito dell'ALBO Trasportatori
Sgravi contributivi + Aggiornamenti ed informative relative all'autotrasporto per conto terzi
L'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per Conto di terzi è un passaggio obbligato per tutti coloro che intendono esercitare questa professione con qualunque tipo di autocarro. La domanda deve essere presentata al Comitato Provinciale Albo (competente per territorio) il quale, verificati i presupposti, dispone di iscrivere l'impresa. Con tale delibera l'impresa può procedere ad una serie di ulteriori incombenze necessarie per esercitare l'attività, tra le quali l'aquisizione di veicoli. I requisiti fondamentali per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori sono i seguenti: » Onorabilità » Capacità professionale » Capacità finanziaria Con la riforma dell'autotrasporto entrata in vigolre il 17.08.2005 tutte le imprese con veicoli superiori a 1,5 ton, anche quelle già iscritte, devono possedere questi tre requisiti. Il primo consiste in una serie di requisiti morali e legali, il secondo è un'abilitazione ottenibile per esami e il terzo è dimostrabile con affidamento bancario o consistenza patrimoniale. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Con la deliberazione n. 28/2008 del 23 ottobre 2008, il Comitato Centrale per l’Albo ha stabilito le quote del contributo che le imprese devono versare per mantenere l’iscrizione nell’anno 2009. Le stesse rimangono invariate rispetto a quelle adottate dal 2005 ad oggi. Le imprese iscritte all’Albo alla data del 31 Dicembre 2008 debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale nr. 34171009, intestato al Comitato Centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi la quota relativa all’anno 2009. Sarà recapitato, a cura del Comitato Centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2009 deve essere fornita al competente Comitato Centrale per l’Albo, consegnandolo alla Provincia di pertinenza entro il 31 Gennaio 2009. Si precisa altresì che in caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15.12.2008 l’impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la data del 31.12.2008 sul c/c 34171009, intestato a “Comitato Centrale Albo Autotrasportatori c/t, Via Caraci 366, Roma”. Nella causale indicare il numero di iscrizione ed il riferimento “Quota d’iscrizione 2009”.
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1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo
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Euro
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20,66
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2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:
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A) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5
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Euro
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5,16
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B) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10
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Euro
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10,33
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C) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50
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Euro
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25,82
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D) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100
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Euro
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103,29
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E) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200
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Euro
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258,23
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F) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200
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Euro
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516,46
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3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
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A) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi
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Euro
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5,16
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B) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi
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Euro
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7,75
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C) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi ....
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Euro
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10,33
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LEGGE: Art. 1 - Campo di applicazione 1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio della Comunita' Europea n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attivita' di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacita' professionale e finanziaria. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attivita' di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. 4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo 1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di: a) soddisfare il requisito della onorabilita' e soddisfare al requisito della capacita' finanziaria; c) possedere adeguata capacita' professionale. 2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della L. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'Albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
Art. 3 - Documentazione relativa all'iscrizione di nuove imprese nell'Albo degli autotrasportatori 1. Le imprese di autotrasporto che richiedono l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi devono, contestualmente alla domanda prodotta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 6 giugno 1974, N. 298, produrre l'attestato di capacita' finanziaria riferito all'impresa e quello di capacita' professionale posseduto dal titolare dell'impresa individuale ovvero da chi dirige in maniera permanente ed effettiva l'attivita' di autotrasporto.
Art. 4 - Requisito della onorabilita'. Il requisito della onorabilita' non si intende soddisfatto da parte di coloro che richiedono l'iscrizione all'Albo quando: a) ostino alla iscrizione espresse disposizioni di leggi e regolamenti; b) agli interessati siano state inflitte in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti: - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; - l'attivita' di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli; c) gli interessati abbiano riportato con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi; d) gli interessati abbiano riportato una qualsiasi condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro: - il patrimonio; - la fede pubblica; - l'ordine pubblico; - l'industria e il commercio; e) gli interessati abbiano riportato qualsiasi condanna per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; f) gli interessati risultino sottoposti con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere anmministrativo con efficacia riabilitativa. 2. Il requisito di onorabilita' viene meno quando apposite disposizioni di legge lo prevedono, oltre che nei casi di cui al precedente punto 1. 3. Il predetto requisito deve essere posseduto: - quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa; - quando si tratti di societa' da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa' - quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa di una sede sia preposto un'istitutore o un direttore, anche da quest'ultimo. 4. Il requisito della onorabilita' deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attivita' di trasporto delle imprese o societa' in maniera permanente ed effettiva.
Art. 5 - Requisito della capacita' finanziaria 1. La capacita' finanziaria consiste nella disponibilita' di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. 2. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria, i competenti comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa; costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; noncha' il capitale di esercizio. 3. Per il soddisfacimento del requisito di capacita' finanziaria le imprese interessate possono produrre un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da societa' finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma prevista da uno specifico allegato. 4. Tale importo dovra' essere integrato nella misura pari a 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione. 5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacita' finanziaria, dovra' essere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo noncha' all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente. (NOTA: per l'iscrizione all'Albo si veda lo specifico capitolo).
Art. 6 - Requisito capacita' professionale 1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto. 2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verra' rilasciato dal competente ufficio provinciale Mctc un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivita' di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale. 3. Tale attestato dovra' essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi. 4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacita' professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione d'esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'Albo degli autotrasportatori del capoluogo; la residenza dovra' essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovra' essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.
Art. 7 - Documentazione domande d'esame 1. Le domande di cui al precedente articolo dovranno essere corredate da uno dei seguenti documenti: a) attestato di frequenza a uno dei corsi di formazione professionale; b) diploma di scuola media superiore o diploma di laurea; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da imprese iscritte all'Albo e in possesso di autorizzazione da cui risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attivita' direzionale dell'impresa nei termini di cui al successivo art.8, secondo comma. 2. I corsi professionali sono affidati a organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Mctc.
Art. 8 - Esenzione dall'esame 1. Sono esonerati dall'esame di capacita' professionale coloro che dimostrano di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata al livello direzionale in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'Albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale. 2. Tale esperienza dovra' risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualita' di 'imprese individuali, di socio amministratore nelle societa' in nome collettivo, di socio accomandatario nelle societa' in accomandita semplice e di amministratore per ogni altro tipo di societa' e di dipendente a livello direzionale da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi, di collaborazione per le imprese familiari. 3. Ai richiedenti in possesso dei predetti requisiti verra' rilasciato, a cura dell'ufficio provinciale di residenza dell'interessato, un attestato di capacita' professionale per trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano a livello nazionale ovvero internazionale.
Art. 9 - Composizione commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministero dei Trasporti su base regionale sono composte come segue: Presidente: dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della Mctc Membri: un funzionario almeno del settimo livello della Mctc; due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria; tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi. 2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della Mctc; della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione. 4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario nel medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualita' di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso. 5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima. 6. Avverso la mancata ammissione all'esame e' ammesso ricorso al Ministro dei Trasporti.
Art. 10 - Attivita' delle commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame, valutata la regolarita' delle domande d'ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sara' affisso, a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l'Albo capoluogo di regione. 2. La data dell'esame dovra' essere comunicata agli interessi a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
Art. 11 - Attestato di capacita' professionale 1. Le commissioni d'esame trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di capacita' professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilasciera' all'interessato di cui all'art.6 del presente decreto.
Art. 12 - Modalita' di ripetizione d'esame 1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potra' essere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione gia' prodotta. 2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potra' essere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
Art. 13 - Modalita' di svolgimento esame 1. L'esame consistera' in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato, che verranno predisposte dalle singole commissioni d'esame. 2. L'amministrazione provvedera' direttamente o a mezzo affidamento a terzi alla predisposizione di uno studio per l'attuazione del sistema di esami mediante quiz quale modalita' alternativa rispetto alla previsione del precedente comma. 3. A tal fine dovra' essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie. 4. I risultati dello studio saranno trasmessi al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per il parere di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 8 lettera e).
Art. 14 - Disposizioni relative alla capacita' professionale 1. Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto: a) qualora trattasi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualita' di amministratore, dipendente o collaboratore familiare. b) Qualora trattasi di societa' dalla o dalle persone che dirigono l'attivita' di trasporto della societa' in maniera permanente ed effettiva.
Art. 15 - Trasporti nazionali ed internazionali 1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, vertera' sulle materie specificate nell'elenco allegato II rubicato sotto il punto A). 2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali l'esame, oltre che sulle materie indicate al comma precedente vertera' su quelle specificate nell'elenco allegato II rubicato sotto il punto B).
Art. 16 - Esercizio dell'attivita' internazionale 1. Possono esercitare attivita' di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l'attestato di capacita' professionale relativo ai trasporti internazionali.
Art. 17 - Proseguimento provvisorio attivita'. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di capacita' professionale, l'attivita' di trasporto puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacita' professionale. 2. In caso di incapacita' fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi puo' essere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacita' fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si e' verificata l'incapacita' medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l'impresa dovra' dimostrare il requisito di capacita' professionale. 3. Qualora trattasi di societa' in caso di decesso o di incapacita' fisica della persona nominata dalla societa' medesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi della societa', l'attivita' medesima puo' essere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata dalla societa' la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovra' risultare in possesso del requisito di capacita' professionale. 4. Nei casi di cui sopra, l'attivita' di una azienda di trasporto potra' essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacita' professionale possieda tuttavia un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda. 5. le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell'onorabilita'.
Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto. 2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all'articolo unico del d.m. 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d'esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 28 ottobre 1988 come modificato dal d.m. 22 novembre 1988 e integrato dall'art. 7 del d.m. 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d'esame. 3. L'art. 16 del presente d.m. sostituisce il primo comma dell'art.1 del d.m. 3 febbraio 1988, n. 82 4. E' abrogato il d.m. 4 luglio 1985 concernenti l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci. 5. Il primo comma dell'art. 1 del d.m. 16 maggio 1983 e' sostituito dal seguente: 'Le attivita' di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, sono le attivita' di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali.
Art. 19 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Tratto da Albo Traportatori - Ministero dei Trasporti
ALBO AUTOTRASPORTATORI ed AUTOSCUOLE
Nuove modalità di pagamento quote d'iscrizione 2010 In riferimento alla quota di iscrizione all’Albo Autotrasportatori per l’anno 2010 sono stati introdotti nuovi sistemi di pagamento. Collegati al sito alboautotrasporto.it
Proroga termine adeguamento imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori È prorogato di 12 mesi il termine fissato per l'adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale previsti dal D.Lgs. 395/2000 per le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori con il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.M. 198/1991, per cui la documentazione dovrà pervenire entro il 17 agosto 2010. La proroga è stata disposta dall'art. 29 c. 1-duodecies- del D.L 30.12.2008 n. 207 (decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni nella legge 27.2.2009 n. 14
Albo autotrasportatori di cose in conto terzi
L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è stato istituito con la legge n. 298 del 6 giugno 1974. I titolari di aziende o società che gestiscono attività di autotrasporto debbono richiedere l’iscrizione all’Albo.
L’ufficio svolge l’attività istruttoria relativa alla tenuta dell’Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e provvede altresì all’aggiornamento dell’Albo stesso (cancellazioni e variazioni delle iscrizioni). Con D.M. 161/2005 è stata data attuazione dal 17 agosto 2005 al D. Lgs 395 del 22/12/2000 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, con il quale è stata riformata la disciplina della materia dell’autotrasportatore. Si può esercitare l’attività di autotrasportatori con:
Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate (art. 1 D.M. 161 del 28/04/2005). Requisito: onorabilità;
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (art. 1, II comma, D.Lgs 395 del 22/12/2000). Requisiti: onorabilità – capacità finanziaria - capacità professionale.
In base all’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002 la Provincia istituisce apposita Commissione Consultiva che emette un parere obbligatorio e non vincolante su iscrizione all’albo (per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate), cancellazione ed irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie.
I requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell’istanza e devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo.
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare all’ufficio Albo Autotrasportatori ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione.
La violazione dell’obbligo di comunicazioni comporta l’applicazione di sanzione pecuniaria:
proseguimento provvisorio dell'attività (da comunicare all'albo entro 30 giorni): sanzione di una somma da 1.032,91 euro a 3.089,74 euro;
venir meno del requisito dell'onorabilità (da comunicare all'albo entro 3 giorni): sanzione di una somma da 5.164,56 euro a 15.493,70 euro;
perdita della capacità finanziaria (da comunicare all'albo entro 3 giorni): sanzione di una somma da 1.549,37 euro a 4.648,11 euro;
perdita dell'idoneità professionale(da comunicare all'albo entro 3 giorni): sanzione di una somma da 2.582,28 euro a 7.746,85 euro;
tutte le altre comunicazioni devono pervenire entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti: sanzione di una somma da 15,49 a 51,65 euro
Le violazioni a cui si applicano la sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 21 Legge 298/74 sono:
art. 167 del codice della strada: violazione del massimale di trasporto (punto 5 art. 21 L. 298/74);
art. 26 della L. 298/74: esercizio abusivo del trasporto;
art. 21 della L.727/78: manomissione del cronotachigrafo (punto 6 bis art. 21 L. 298/74)
violazioni sulle norme in materia dei contratti di lavoro – mancanza del contratto (punto 3 art. 21 L. 298/74)
La violazione di uno dei casi sopra descritti comporta l’applicazione delle suddette sanzioni disciplinari:
ammonimento per i casi di minore gravità
censura per i casi di maggiore gravità (ossia la reiterazione del fatto illecito)
sospensione dall’Albo da uno a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando in precedenza siano già stati inflitti l’ammonimento e la censura
radiazione dall’Albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Attestati di Capacità professionale
Per quanto concerne gli attestati di Capacità Professionale, la Provincia gestisce il rilascio degli attestati di Capacità Professionale, a seguito esame che si svolge presso la Provincia di Novara.
Trasporti in conto proprio Art. 31 della Legge n. 298/74 – Definizione
Il trasporto di cose in conto Proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano, o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
L’ufficio svolge attività istruttoria delle pratiche e rilascia le relative licenze. La Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 prevedono che l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T sia subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia. In base all’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002, la Provincia istituisce apposita Commissione operante ai sensi dell’art. 13 della L. 24.11.2000 n. 340.
By Albo Trasporti
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